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Comune di Morano Calabro
SEZIONE II – ATTUAZIONE DEL PIANO
CAPO I – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO
ART. 11. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE
1. Il PSC si attua per intervento edilizio diretto o per intervento urbanistico preventivo (intervento
indiretto), secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Per interventi edilizi diretti si intendono quelli realizzabili direttamente nel rispetto di grandezze e
indici che regolano ciascuna delle componenti del sistema territoriale.
3. Per interventi urbanistici preventivi si intendono quelli subordinati dal PSC all’approvazione di Piani
Urbanistici Attuativi, di iniziativa pubblica o privata, come previsti dal presente Regolamento.
ART. 12. INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO
1. Il PSC si attua per intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale ove non è
prescritto un intervento urbanistico preventivo, e comunque per tutti gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
2. L’intervento edilizio diretto, in coerenza con le disposizioni del REU, è subordinato nei diversi casi al
rilascio di un titolo abilitativo per come definito dal presente REU.
3. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato alla esistenza delle necessarie opere di
urbanizzazione primaria o all’impegno formale del richiedente di realizzarle a propria cura e spese.
ART. 13. INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO
1. L’intervento urbanistico preventivo è subordinato alla redazione di un Piano Attuativo Unitario
(PAU), strumento che in accordo con le previsioni del PSC precisa gli interventi sul territorio e ne
organizza e regolamenta l’attuazione. Rientrano tra i PAU:
a) Piani Particolareggiati, di cui all’art. 13 della L. 1150/1942 e s.m.i.;
b) Piani di Lottizzazione, di cui all’art. 28 della L. 1150/1942 e s.m.i.;
c) Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare, di cui alla L. 167/1962 e s.m.i.
d) Piani per gli Insediamenti Produttivi, di cui all’art. 27 della L. 865/1971 e s.m.i.;
e) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 28 della L. 457/1978 e s.m.i.
f) Piani di protezione civile.
2. Il PAU è richiesto come presupposto per il rilascio del permesso di costruire solo nel caso di
intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio assoggettato per la prima volta alla
edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero allorquando
sia espressamente richiesto dal PSC.
3. Nell’ambito dei Piani Attuativi, per strutture particolarmente rilevanti, per collocazione, dimensione
o funzione, l’Amministrazione Comunale potrà assumere l’iniziativa o richiedere alla proprietà di
svolgere concorsi di progettazione urbanistica o architettonica.
4. I PAU devono rispettare le destinazioni funzionali, gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le
prescrizioni previste per le rispettive zone. Detti piani oltre a rispettare le dimensioni imposte dalla
normativa devono comprendere tutti i suoli, delimitati da confini di Ambiti Territoriali Unitari.
5. L’attuazione dei PAU è concessa con i modi ed alle condizioni riportate nel REU.
6. Nei PAU devono essere indicate le destinazioni d’uso e gli indici urbanistici fondiari di ogni singolo
lotto, in modo che gli indici territoriali di progetto siano complessivamente contenuti nei valori fissati
dalla presente normativa. In particolare i PAU dovranno rispettare le specifiche indicazioni
contenute nelle leggi, decreti o regolamenti istitutivi nazionali e regionali cui si rimanda, ed in
particolare tutti gli elaborati d’indagine richiesti per i Piani Attuativi dalla L.R. n. 19/2002.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 19/124