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Comune di Morano Calabro
CAPO III – IL MODELLO PEREQUATIVO
ART. 19. LA FINALITÀ DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA
1. Ai sensi dell’art. 54 della L.R. 19/2002 il PSC di Morano Calabro utilizza procedure di tipo perequativo
con lo scopo di distribuire equamente i valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e
degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. Il Piano definisce i titoli edificatori e le regole perequative attraverso la classificazione sistematica
del territorio secondo lo stato di fatto e di diritto. L’applicazione del principio della perequazione al
Piano persegue due intenti principali: da un lato assicurare al Comune la possibilità di acquisire i
terreni necessari per pubblico interesse e, dall’altro, garantire un’equità distributiva della rendita
fondiaria.
3. La perequazione urbanistica nelle trasformazioni urbane è garantita dall’uso dei comparti edificatori,
detti appunto perequativi. In tal modo l’Amministrazione Comunale persegue l’obiettivo di rendere
urbanisticamente sostenibili le trasformazioni, garantendo un’efficace localizzazione ed
organizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
4. Le regole perequative, in quanto parte strutturale del Piano, una volta fissate non sono negoziabili in
fase attuativa.
5. Le aree del “Sistema delle attrezzature”, attenendo all’attuazione di opere e di infrastrutture
pubbliche, saranno regolate dalla Perequazione Urbanistica, con la possibilità per esse di soluzioni
perequative di compensazione, bonus, credito, monetizzazione.
6. Nel caso di comprovata difficoltà ad operare manovre di tipo perequativo per l’attuazione del PSC nel
Sistema delle attrezzature, non essendo possibile la cessione gratuita occorrerà monetizzare la
mancata cessione di tali aree, ricorrendo alla pratica dell’esproprio per la realizzazione dei Servizi
pubblici. A tal fine l’Amministrazione Comunale determina, per ogni zona, un costo unitario al mq e
le relative modalità di versamento delle cifre dovute; tale valore dovrà essere rivalutato annualmente
in base agli indici ISTAT.
ART. 20. LA TESORERIA PEREQUATIVA
1. L’Amministrazione Comunale promuove e attiva, in via sperimentale e con la necessaria gradualità,
la formazione di una Tesoreria Perequativa, che rappresenta un Registro delle pratiche perequative
e compensative attivate con il PSC.
2. Nel Registro saranno annotati gli atti che riguardo la registrazione e documentazione dei diritti
edificatori trasferiti ed ospitati, e dei relativi asservimenti fondiari, con i conseguenti vincoli di
inedificabilità.
3. Il Registro, sotto la diretta responsabilità della Segreteria Generale del Comune, potrà essere
utilizzato anche per l’asservimento di suoli non adiacenti utilizzati per costituire la Superficie minima
di intervento, nel “Territorio agricolo – forestale”.
ART. 21. REGOLE PER LA PEREQUAZIONE URBANISTICA E DEFINIZIONI
1. L’applicazione della perequazione urbanistica riguarda le aree del territorio comunale nelle quali
sono possibili trasformazioni dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne
agli ambiti urbani consolidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico per
la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi. Ai fini della perequazione urbanistica, il PSC
attribuisce diritti edificatori uniformi a tutti gli immobili (aree ed edifici) che si trovano nelle
medesime condizioni di fatto e di diritto. Per “diritto edificatorio” si intende la potenzialità di
edificazione riconosciuta alla proprietà di una determinata area nel caso in cui tale area sia
interessata dalla trasformazione urbana o sia ceduta al Comune.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 24/124