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Comune di Morano Calabro
CAPO II – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO
ART. 26. DISTANZE E DISTACCHI
1. Le strade esistenti ricadenti nel territorio comunale, non specificatamente indicate nelle tavole di
piano, sono classificate e regolate secondo le disposizioni del D.M. 1444/1968 e dal Nuovo Codice
della Strada nonché dal relativo Regolamento di attuazione.
2. Nelle zone urbane in cui sono previste opere singole di sostituzione edilizia e costruzioni di nuovi
fabbricati, le distanze tra fabbricati e confini di proprietà privata, tra fabbricati e fabbricati anche se
posti su diverse proprietà e siano interposte strade, vanno computate seguendo i criteri esposti nel
REU.
3. Per tutte le aree ricadenti nel territorio comunale, esterne al perimetro delle zone residenziali,
produttive e di interesse collettivo, le distanze da assumere nelle nuove edificazioni dai cigli delle
strade, esistenti e previste sono fissate secondo le norme previste dagli artt. 4 e 5 del D.M.
1444/1968.
4. Nelle aree di espansione la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere
inferiore a ml 10,00; in particolari situazioni di impianto urbanistico questa può essere ridotta a ml
6,00; per le restanti strade vale la norma di cui all’art.9 D.M. 1444/1968.
5. In via transitoria, fino alla definizione progettuale dei tracciati stradali in fase esecutiva
infrastrutturale, nei confronti di tutte le strade di progetto vano assicurati arretramenti degli edifici
rispetto al ciglio stradale di ml 12,00 per lato per tutte le strade di tipo urbano e di ml 20,00 per tutte
quelle di tipo extra urbano.
6. Nel caso in cui i lotti edificatori siano posti a confine di aree destinate ad ospitare funzioni di uso
pubblico, i distacchi dai confini e dai fabbricati vanno computati in base alle norme specifiche delle
singole zone. Al riguardo si precisa che il limite di zona, per attrezzature di uso pubblico equivale a
confine, indipendentemente dall’effettiva realizzazione dell’opera.
7. Nella zona agricola la distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale della viabilità poderale
non dovrà essere inferiore a ml 5,00; per le strade comunali classificate di interesse locale con
apposita Delibera Comunale tale distanza sarà di ml 10,00.
ART. 27. FASCE DI RISPETTO E VINCOLI
1. Vincolo cimiteriale: le aree con vincolo cimiteriale, riguardante il Cimitero e le relative fasce di
rispetto, sono soggette alla disciplina stabilita dal R.D. 1265/1934, come modificato dall’art. 28,
“Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali”, della L. 166/2002 “Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti”.
Nell’elaborato “04 – QAC – Identificazione e valutazione dei rischi” è riportata per una profondità di
100 m la fascia di rispetto cimiteriale (come prescritta dal previgente strumento urbanistico), e per
una profondità di 200 m il vincolo cimiteriale (come prescritto dal R.D. 1265/1934); entro tali fasce
non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti. Per gli edifici e gli altri
manufatti edilizi esistenti sono ammesse le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di
manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo. In
tali aree sono altresì ammissibili le trasformazioni fisiche volte a realizzare:
Elementi viari;
Parcheggi scoperti, nonché parcheggi coperti interrati.
Reti idriche;
Reti fognanti;
Metanodotti, gasdotti, e simili;
Sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 29/124