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Comune di Morano Calabro

                                           CAPO II – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

            ART. 26. DISTANZE E DISTACCHI
            1.  Le strade esistenti ricadenti nel territorio comunale, non specificatamente indicate nelle tavole di
               piano, sono classificate e regolate secondo le disposizioni del D.M. 1444/1968 e dal Nuovo Codice
               della Strada nonché dal relativo Regolamento di attuazione.
            2.  Nelle zone urbane in cui sono previste opere singole di sostituzione edilizia e costruzioni di nuovi
               fabbricati, le distanze tra fabbricati e confini di proprietà privata, tra fabbricati e fabbricati anche se
               posti su diverse proprietà e siano interposte strade, vanno computate seguendo i criteri esposti nel
               REU.
            3.  Per  tutte  le  aree  ricadenti  nel  territorio  comunale,  esterne  al  perimetro  delle  zone  residenziali,
               produttive e di interesse collettivo, le distanze da assumere nelle nuove edificazioni dai cigli delle
               strade,  esistenti  e  previste  sono  fissate  secondo  le  norme  previste  dagli  artt.  4  e  5  del  D.M.
               1444/1968.
            4.   Nelle aree di espansione la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere
               inferiore a ml 10,00; in particolari situazioni di impianto urbanistico questa può essere ridotta a ml
               6,00; per le restanti strade vale la norma di cui all’art.9 D.M. 1444/1968.
            5.  In  via  transitoria,  fino  alla  definizione  progettuale  dei  tracciati  stradali  in  fase  esecutiva
               infrastrutturale, nei confronti di tutte le strade di progetto vano assicurati arretramenti degli edifici
               rispetto al ciglio stradale di ml 12,00 per lato per tutte le strade di tipo urbano e di ml 20,00 per tutte
               quelle di tipo extra urbano.
            6.   Nel caso in cui i lotti edificatori siano posti a confine di aree destinate ad ospitare funzioni di uso
               pubblico, i distacchi dai confini e dai fabbricati vanno computati in base alle norme specifiche delle
               singole zone. Al riguardo si precisa che il limite di zona, per attrezzature di uso pubblico equivale a
               confine, indipendentemente dall’effettiva realizzazione dell’opera.
            7.  Nella zona agricola la distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale della viabilità poderale
               non  dovrà  essere  inferiore  a  ml  5,00;  per  le  strade  comunali  classificate  di  interesse  locale  con
               apposita Delibera Comunale tale distanza sarà di ml 10,00.

            ART. 27. FASCE DI RISPETTO E VINCOLI
            1.  Vincolo  cimiteriale:  le  aree  con  vincolo  cimiteriale,  riguardante  il  Cimitero  e  le  relative  fasce  di
               rispetto,  sono  soggette  alla  disciplina  stabilita  dal  R.D.  1265/1934,  come  modificato  dall’art.  28,
               “Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali”, della L. 166/2002 “Disposizioni in materia di
               infrastrutture e trasporti”.
               Nell’elaborato “04 – QAC – Identificazione e valutazione dei rischi” è riportata per una profondità di
               100 m la fascia di rispetto cimiteriale (come prescritta dal previgente strumento urbanistico), e per
               una profondità di 200 m il vincolo cimiteriale (come prescritto dal R.D. 1265/1934); entro tali fasce
               non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti. Per gli edifici e gli altri
               manufatti  edilizi  esistenti  sono  ammesse  le  trasformazioni  fisiche  rientranti  nelle  definizioni  di
               manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo. In
               tali aree sono altresì ammissibili le trasformazioni fisiche volte a realizzare:
                 Elementi viari;
                 Parcheggi scoperti, nonché parcheggi coperti interrati.
                 Reti idriche;
                 Reti fognanti;
                 Metanodotti, gasdotti, e simili;
                 Sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;




            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 29/124
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