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Comune di Morano Calabro

               paesaggistico  delle  aree,  non  qualifichino  come  interventi  di  nuova  costruzione,  ovvero  che
               comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.
            7.  Sono interventi di sostituzione edilizia, un insieme sistematico di opere che portano alla creazione di
               un  organismo  edilizio  parzialmente  o  totalmente  difforme  dall’originario,  anche  mediante
               demolizione con ricostruzione, modifica della sagoma planivolumetrica e diversa collocazione sul
               lotto fondiario.
            8.  Sono  interventi  di  nuova  costruzione  (art.3,  comma  1,  lett.  e),  DPR  380/2001  e  s.m.i.),  quelli  di
               trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
               precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
               a) La costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti
                  all’esterno della loro sagoma, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
                  lettera f);
               b) Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
               c)  La  realizzazione  di  infrastrutture  e  di  impianti,  anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la
                  trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
               d) L’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
                  telecomunicazione;
               e) L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
                  roulotte,  camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano  utilizzati  come  abitazioni,  ambienti  di
                  lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
                  meramente temporanee;
               f)  Gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
                  zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
                  nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del
                  volume dell’edificio principale;
               g) La  realizzazione  di  depositi  di  merci  o  di  materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attività
                  produttive  all’aperto,  ove  comportino  l’esecuzione  di      lavori,  cui consegua  la  trasformazione
                  permanente del suolo inedificato.
               Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a permesso di costruire, il cui rilascio è subordinato
               alla  preesistenza  di  adeguate  opere  di  urbanizzazione  primaria,  oppure  alla  disponibilità  del
               richiedente  alla  realizzazione  o  integrazione  di  quelle  esistenti  anche  a  scomputo  degli  oneri
               concessori.
            9.  Sono  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica,  quelli  rivolti  a  sostituire  l’esistente  tessuto
               urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche
               con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Gli interventi di cui al
               presente articolo sono definiti nell’ambito degli strumenti urbanistici esecutivi e ad essi subordinati.
               La ristrutturazione urbanistica è un intervento volto alla definitiva eliminazione delle superfici e dei
               volumi oggetto dell’intervento, siano essi complessi edilizi o parti di essi, nel rispetto della maglia
               viaria preesistente. Tali interventi sono prevalentemente finalizzati alla creazione di spazi aperti di
               tipo  pubblico  destinati  a  verde  attrezzato,  parcheggi  alberati,  spazi  urbani  pavimentati.  Sono
               consentiti  interventi  di  demolizione  di  piccole  costruzioni  esistenti  finalizzati  all’eliminazione  di
               elementi  edilizi  incongrui  e  di  scarso  rilievo,  che  hanno  occupato  aree  originariamente  libere.
               L’intervento di “ristrutturazione urbanistica” vera e propria consiste nella sostituzione dell’attuale
               tessuto urbanistico-edilizio mediante un insieme sistematico di interventi anche con modifiche del
               disegno interno dei lotti e degli isolati. Gli interventi ammissibili sono:
               a) Abbattimento dei fabbricati esistenti;
               b) Razionalizzazione della rete viaria e creazione di nuovi lotti per attrezzature pubbliche;





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