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Comune di Morano Calabro
paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che
comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.
7. Sono interventi di sostituzione edilizia, un insieme sistematico di opere che portano alla creazione di
un organismo edilizio parzialmente o totalmente difforme dall’originario, anche mediante
demolizione con ricostruzione, modifica della sagoma planivolumetrica e diversa collocazione sul
lotto fondiario.
8. Sono interventi di nuova costruzione (art.3, comma 1, lett. e), DPR 380/2001 e s.m.i.), quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
a) La costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti
all’esterno della loro sagoma, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera f);
b) Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
c) La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
d) L’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e) L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee;
f) Gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell’edificio principale;
g) La realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all’aperto, ove comportino l’esecuzione di lavori, cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato.
Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a permesso di costruire, il cui rilascio è subordinato
alla preesistenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria, oppure alla disponibilità del
richiedente alla realizzazione o integrazione di quelle esistenti anche a scomputo degli oneri
concessori.
9. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Gli interventi di cui al
presente articolo sono definiti nell’ambito degli strumenti urbanistici esecutivi e ad essi subordinati.
La ristrutturazione urbanistica è un intervento volto alla definitiva eliminazione delle superfici e dei
volumi oggetto dell’intervento, siano essi complessi edilizi o parti di essi, nel rispetto della maglia
viaria preesistente. Tali interventi sono prevalentemente finalizzati alla creazione di spazi aperti di
tipo pubblico destinati a verde attrezzato, parcheggi alberati, spazi urbani pavimentati. Sono
consentiti interventi di demolizione di piccole costruzioni esistenti finalizzati all’eliminazione di
elementi edilizi incongrui e di scarso rilievo, che hanno occupato aree originariamente libere.
L’intervento di “ristrutturazione urbanistica” vera e propria consiste nella sostituzione dell’attuale
tessuto urbanistico-edilizio mediante un insieme sistematico di interventi anche con modifiche del
disegno interno dei lotti e degli isolati. Gli interventi ammissibili sono:
a) Abbattimento dei fabbricati esistenti;
b) Razionalizzazione della rete viaria e creazione di nuovi lotti per attrezzature pubbliche;
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