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Comune di Morano Calabro

                 Pf – Indice di permeabilità fondiaria (mq/mq). E’ il rapporto minimo ammissibile tra superficie
                  permeabile e superficie fondiaria (Sp/Sf).
                 Da – Indice di densità arborea (n/mq). E’ il numero di alberi da mettere a dimora per ogni mq di
                  superficie di riferimento specificata dal REU del PSC (St o Sf).
                 Dr – Indice di densità arbustiva (n/mq). E’ il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq
                  di superficie di riferimento specificata dal REU del PSC (St o Sf).

            ART. 9. DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO
            1.  L’attività  di  costruzione  e  trasformazione  è  sottoposta  alle  leggi  nazionali  e  regionali  vigenti  in
               materia, e al presente REU del PSC.
            2.  Le  tipologie  degli interventi  relativi  alla  realizzazione  di  nuova  edilizia  e  sul  patrimonio  edilizio
               esistente, sono definite, con riferimento all’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i.
            3.  Sono  interventi  di  manutenzione  ordinaria  (art.  3,  comma  1,  lett.  a,  DPR  380/2001  e  s.m.i.)  gli
               interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
               degli  edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli  impianti  tecnologici
               esistenti. In modo particolare riguardano sono da ritenersi interventi di manutenzione ordinaria gli
               interventi di:
                 Riparazione  e  sostituzione  di  apparecchi  igienico-sanitari,  aggiunta  di  apparecchi  e  nuovi
                  rivestimenti all’interno di locali già destinati a tali servizi;
                 Installazione,  riparazione  e  adeguamento  di  reti  relative  ad  impianti  idraulici,  elettrici,  di
                  riscaldamento, ventilazione e fornitura gas, in modo congruente con i caratteri dell’ambiente;
                 Riparazione  di  intonaci  e  tinteggiature  interne,  relativamente  alle  parti  destinate  ad  essere
                  periodicamente ricolorate e protette (intonaci normali, elementi in legno, ferro e pietre);
                 Riparazioni, consolidamenti e rifacimenti di finiture interne;
                 Rifacimento e riparazione delle pavimentazioni.
               Gli  interventi  relativi  alle  parti  comuni  e  agli  esterni  delle  unità  immobiliari,  che  devono
               obbligatoriamente interessare gli edifici nel loro complesso, sono:
                 Rifacimento di manti di copertura (anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e pannelli
                  isolanti) e realizzazione di impermeabilizzazioni in genere, senza modifica dei materiali;
                 Riparazione degli infissi;
                 Ripristino degli intonaci e dei rivestimenti;
                 Ripristino della tinteggiatura delle parti destinate ad essere periodicamente colorite e protette,
                  adottando tecniche che non mutino i caratteri tecnologici e fisico-chimici esistenti e le coloriture
                  tradizionali;
                 Riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali, ecc.;
                 Installazione, riparazione ed adeguamento di reti ed impianti congruenti con le caratterizzazioni
                  architettoniche degli edifici.
               Gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  non  sono  sottoposti  a  specifiche  procedure  abilitative,
               fermo  restando  l’obbligo  di  richiedere  l’autorizzazione  per  l’occupazione  temporanea  di  suolo
               pubblico,  quando  necessaria.  Per  gli  immobili  sottoposti  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  42/2004  in
               materia di Beni Culturali e Ambientali gli interventi di manutenzione ordinaria consentiti sono quelli
               di cui al presente articolo purché non investano le parti decorative dell’edificio e non comportino
               modifiche della tipologia dei materiali originari né dei colori.
            4.  Sono interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b), DPR 380/2001 e s.m.i.) le
               opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
               per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e
               le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Tali



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