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Comune di Morano Calabro
Pf – Indice di permeabilità fondiaria (mq/mq). E’ il rapporto minimo ammissibile tra superficie
permeabile e superficie fondiaria (Sp/Sf).
Da – Indice di densità arborea (n/mq). E’ il numero di alberi da mettere a dimora per ogni mq di
superficie di riferimento specificata dal REU del PSC (St o Sf).
Dr – Indice di densità arbustiva (n/mq). E’ il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq
di superficie di riferimento specificata dal REU del PSC (St o Sf).
ART. 9. DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO
1. L’attività di costruzione e trasformazione è sottoposta alle leggi nazionali e regionali vigenti in
materia, e al presente REU del PSC.
2. Le tipologie degli interventi relativi alla realizzazione di nuova edilizia e sul patrimonio edilizio
esistente, sono definite, con riferimento all’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i.
3. Sono interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a, DPR 380/2001 e s.m.i.) gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti. In modo particolare riguardano sono da ritenersi interventi di manutenzione ordinaria gli
interventi di:
Riparazione e sostituzione di apparecchi igienico-sanitari, aggiunta di apparecchi e nuovi
rivestimenti all’interno di locali già destinati a tali servizi;
Installazione, riparazione e adeguamento di reti relative ad impianti idraulici, elettrici, di
riscaldamento, ventilazione e fornitura gas, in modo congruente con i caratteri dell’ambiente;
Riparazione di intonaci e tinteggiature interne, relativamente alle parti destinate ad essere
periodicamente ricolorate e protette (intonaci normali, elementi in legno, ferro e pietre);
Riparazioni, consolidamenti e rifacimenti di finiture interne;
Rifacimento e riparazione delle pavimentazioni.
Gli interventi relativi alle parti comuni e agli esterni delle unità immobiliari, che devono
obbligatoriamente interessare gli edifici nel loro complesso, sono:
Rifacimento di manti di copertura (anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e pannelli
isolanti) e realizzazione di impermeabilizzazioni in genere, senza modifica dei materiali;
Riparazione degli infissi;
Ripristino degli intonaci e dei rivestimenti;
Ripristino della tinteggiatura delle parti destinate ad essere periodicamente colorite e protette,
adottando tecniche che non mutino i caratteri tecnologici e fisico-chimici esistenti e le coloriture
tradizionali;
Riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali, ecc.;
Installazione, riparazione ed adeguamento di reti ed impianti congruenti con le caratterizzazioni
architettoniche degli edifici.
Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti a specifiche procedure abilitative,
fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo
pubblico, quando necessaria. Per gli immobili sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 in
materia di Beni Culturali e Ambientali gli interventi di manutenzione ordinaria consentiti sono quelli
di cui al presente articolo purché non investano le parti decorative dell’edificio e non comportino
modifiche della tipologia dei materiali originari né dei colori.
4. Sono interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b), DPR 380/2001 e s.m.i.) le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e
le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Tali
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 13/124