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Comune di Morano Calabro

            ART. 4. FABBRICATI ESISTENTI IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DEL PSC O NON ABILITATI
            1.  I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal PSC possono subire interventi
               di  trasformazione  esclusivamente  per  adeguarsi  alle  presenti  Norme,  oppure  interventi  di
               Manutenzione  Ordinaria  e  Straordinaria,  di  Ristrutturazione  edilizia,  di  Restauro  e  Risanamento
               Conservativo.
            2.  I fabbricati esistenti si intendono in contrasto con le previsioni del PSC qualora gli usi esistenti non
               rientrino fra quelli compatibili, individuati, per i diversi Ambiti Territoriali Unitari.
            3.  Per  i  fabbricati  che  risultino  in  contrasto  ed  incompatibili  rispetto  alle  previsioni  del  PSC,
               l’Amministrazione attiva, di norma, specifiche procedure perequative, basate sul trasferimento dei
               diritti  edificatori,  utilizzando  appositi  strumenti  amministrativi  e  negoziali  di  compensazione
               urbanistica, attraverso specifiche convenzioni e/o atti unilaterali d’obbligo.
            4.  I fabbricati, con le relative pertinenze, non abilitati e non condonati a termini di legge alla data di
               adozione del PSC, resi conformi alle Norme di zona dai nuovi assetti urbani introdotti dal PSC, ferma
               restando ogni responsabilità di ordine civile e penale indotta dai relativi abusi edilizi, possono essere
               trasformati in coerenza con le Norme di zona, attraverso Permesso di Costruire accompagnato da
               specifica convenzione attuativa mirata alle opere di integrazione, mitigazione e messa in rete dei
               fabbricati, e sui relativi oneri.

            ART. 5. FABBRICATI ESISTENTI NEGLI AMBITI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
            1.  Negli Ambiti sottoposti agli strumenti urbanistici attuativi del PSC, i fabbricati la cui destinazione
               d’uso risulti conforme alle Norme di zona, o che tali divengano in seguito ai programmi proposti,
               possono  essere  sottoposti  ad  interventi  di  Manutenzione  Ordinaria  e  Straordinaria,  e  di
               Ristrutturazione Edilizia fermo restando che la relativa capacità edificatoria si sottrae a quella più
               generale prevista dallo strumento urbanistico di riferimento.
            2.  Salvo diverse prescrizioni delle Norme di zona, in caso di interventi conformi alle destinazioni d’uso,
               compatibilmente  con  altre  eventuali  prescrizioni  e  vincoli,  sono  ammessi  altresì  interventi  di
               Ristrutturazione  edilizia,  con  incremento  volumetrico,  fermo  restando,  ancora,  che  la  relativa
               capacità edificatoria, compresa quella aggiuntiva, si sottrae alla capacità più generale prevista dallo
               strumento urbanistico di riferimento.
            3.  Per  realizzare  tali  ultimi  interventi,  i  proprietari  si  impegnano  preliminarmente,  nelle  forme
               amministrative appropriate, a partecipare pro‐quota al redigendo strumento urbanistico attuativo
               dell’ambito di cui il fabbricato fa parte, partecipando alle spese tecniche, consentendo le servitù
               eventualmente  necessarie  per  la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria,  quelle  di
               transito attraverso parti comuni esistenti o da rendere tali, e quant’altro necessario per la buona
               riuscita dello stesso strumento urbanistico attuativo.

            ART. 6. ADEGUAMENTO DEL REU ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI
            1.  Le vigenti disposizioni di leggi statali o regionali, nonché di norme regolamentari e tecniche emanate
               da parte di Enti ed Istituti Tecnici-Scientifici, attinenti alle materie considerate nel presente REU
               costituiscono  il  corpo  regolamentare  da  rispettare  ed  applicare,  di  cui  il  REU  rappresenta
               integrazione e specificazione.
            2.  L’entrata in vigore di leggi statali o regionali, nonché di norme regolamentari e tecniche emanate da
               parte  di  Enti  ed  Istituti  Tecnici-Scientifici,  attinenti  alle  materie  considerate  nel  presente  REU
               successivamente  alla  sua  entrata  in  vigore,  comporta  il  necessario  adeguamento  del  testo
               regolamentare a cura dell’Ufficio Tecnico comunale e senza la necessità del ricorso a procedure di
               variante.






            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 8/124
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