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Comune di Morano Calabro
ART. 4. FABBRICATI ESISTENTI IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DEL PSC O NON ABILITATI
1. I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal PSC possono subire interventi
di trasformazione esclusivamente per adeguarsi alle presenti Norme, oppure interventi di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, di Ristrutturazione edilizia, di Restauro e Risanamento
Conservativo.
2. I fabbricati esistenti si intendono in contrasto con le previsioni del PSC qualora gli usi esistenti non
rientrino fra quelli compatibili, individuati, per i diversi Ambiti Territoriali Unitari.
3. Per i fabbricati che risultino in contrasto ed incompatibili rispetto alle previsioni del PSC,
l’Amministrazione attiva, di norma, specifiche procedure perequative, basate sul trasferimento dei
diritti edificatori, utilizzando appositi strumenti amministrativi e negoziali di compensazione
urbanistica, attraverso specifiche convenzioni e/o atti unilaterali d’obbligo.
4. I fabbricati, con le relative pertinenze, non abilitati e non condonati a termini di legge alla data di
adozione del PSC, resi conformi alle Norme di zona dai nuovi assetti urbani introdotti dal PSC, ferma
restando ogni responsabilità di ordine civile e penale indotta dai relativi abusi edilizi, possono essere
trasformati in coerenza con le Norme di zona, attraverso Permesso di Costruire accompagnato da
specifica convenzione attuativa mirata alle opere di integrazione, mitigazione e messa in rete dei
fabbricati, e sui relativi oneri.
ART. 5. FABBRICATI ESISTENTI NEGLI AMBITI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
1. Negli Ambiti sottoposti agli strumenti urbanistici attuativi del PSC, i fabbricati la cui destinazione
d’uso risulti conforme alle Norme di zona, o che tali divengano in seguito ai programmi proposti,
possono essere sottoposti ad interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, e di
Ristrutturazione Edilizia fermo restando che la relativa capacità edificatoria si sottrae a quella più
generale prevista dallo strumento urbanistico di riferimento.
2. Salvo diverse prescrizioni delle Norme di zona, in caso di interventi conformi alle destinazioni d’uso,
compatibilmente con altre eventuali prescrizioni e vincoli, sono ammessi altresì interventi di
Ristrutturazione edilizia, con incremento volumetrico, fermo restando, ancora, che la relativa
capacità edificatoria, compresa quella aggiuntiva, si sottrae alla capacità più generale prevista dallo
strumento urbanistico di riferimento.
3. Per realizzare tali ultimi interventi, i proprietari si impegnano preliminarmente, nelle forme
amministrative appropriate, a partecipare pro‐quota al redigendo strumento urbanistico attuativo
dell’ambito di cui il fabbricato fa parte, partecipando alle spese tecniche, consentendo le servitù
eventualmente necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, quelle di
transito attraverso parti comuni esistenti o da rendere tali, e quant’altro necessario per la buona
riuscita dello stesso strumento urbanistico attuativo.
ART. 6. ADEGUAMENTO DEL REU ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI
1. Le vigenti disposizioni di leggi statali o regionali, nonché di norme regolamentari e tecniche emanate
da parte di Enti ed Istituti Tecnici-Scientifici, attinenti alle materie considerate nel presente REU
costituiscono il corpo regolamentare da rispettare ed applicare, di cui il REU rappresenta
integrazione e specificazione.
2. L’entrata in vigore di leggi statali o regionali, nonché di norme regolamentari e tecniche emanate da
parte di Enti ed Istituti Tecnici-Scientifici, attinenti alle materie considerate nel presente REU
successivamente alla sua entrata in vigore, comporta il necessario adeguamento del testo
regolamentare a cura dell’Ufficio Tecnico comunale e senza la necessità del ricorso a procedure di
variante.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 8/124