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Comune di Morano Calabro

               interventi devono essere volti a restituire efficienza funzionale e tecnologica a parti della costruzione
               ovvero alla costruzione nella sua interezza. Sono escluse le modifiche della forma o della posizione
               delle aperture e degli elementi architettonici esterni (cornici, marciapiedi, ornie in pietra, portali,
               ecc.)  mentre  sono  ammesse  le  opere  di  reintegrazione  degli  elementi  architettonici  decorativi
               mancanti  e  deteriorati.  Tutti  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  riguardano  edifici
               recentemente  realizzati  o  soggetti  a  consistenti  interventi  di  ristrutturazione.  Gli  interventi
               effettuabili all’interno delle singole unità immobiliari sono:
                 Demolizione e realizzazione di tramezzi, apertura e chiusura di porte, anche in muri portanti per
                  modifiche  distributive,  per  creazione  di  servizi  igienici,  senza  alterare  elementi  decorativi  e
                  architettonici di pregio; in particolare devono essere salvaguardate le originarie sequenze degli
                  ambienti più importanti ai piani superiori di palazzi e palazzetti;
                 Reintegrazione di elementi e parti mancanti, in corrispondenza di elementi incongrui asportati,
                  sostituzione  di  elementi  o  parti  degradate  con  tecniche  e  materiali  uguali  o  coerenti  a  quelli
                  esistenti originari.
               Gli interventi relativi agli esterni delle unità immobiliari, nonché al sistema distributivo e ad elementi
               comuni a più unità immobiliari, devono necessariamente interessare gli edifici nel loro complesso.
               Sono, a titolo esemplificativo, interventi di manutenzione straordinaria i seguenti:
                 Tinteggiatura e pulitura delle facciate, nel rispetto del carattere dell’edificio;
                 Consolidamento, risanamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati, con
                  tecniche congruenti al carattere dell’edificio. Non sono ammesse variazioni delle quote di imposta;
                 Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni e degradati, senza alterare il prospetto ne’
                  realizzare o eliminare aperture, ad eccezione del ripristino di aperture originarie occultate;
                 Riparazione e sostituzione dell’orditura secondaria dei tetti;
                 Sostituzione delle vetrine dei negozi prive di valore storico-artistico con altre congruenti con il
                  contesto architettonico;
                 Riparazione, rinforzo e ripristino dei singoli elementi di facciata e delle finiture;
                 Sostituzione di serramenti, balconi, finiture e ringhiere con altri simili;
                 Asportazione di elementi aggiunti incongrui con il carattere dell’edificio e dell’ambiente urbano e
                  loro reintegrazione e sostituzione con altri, coerenti con i caratteri dell’edificio;
                 Reintegrazione e rifacimento delle pavimentazioni di parti comuni;
                 Costruzione di intercapedini interrate sotto il suolo pubblico;
                 Installazione di cancelli, cancelletti, inferriate;
                 Installazione di antenne di grandi dimensioni;
                 Costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell’edificio;
                 Le  opere  e  le  modifiche  necessarie  al  rinnovamento  degli  impianti  e  quelle  finalizzate
                  all’adeguamento tecnologico ed energetico degli edifici.
               Ai  sensi  dell’art.  123  del  D.P.R.  n.  380/2001  gli  interventi  impiantistici  volti  all’utilizzo  di  fonti
               rinnovabili di energia ed all’uso razionale dell’energia in edifici residenziali ed impianti industriali
               esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria. Ai sensi della L. n. 13/89 e
               del Capo III – Parte II del D.P.R. n. 380/2001, le opere finalizzate al superamento delle barriere
               architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio, sono parimenti assimilate alla manutenzione
               straordinaria  mentre  quelle  che  alterano  la  sagoma  (quali  ad  esempio  ascensori  esterni)  sono
               assimilate ad opere di nuova costruzione e per questo necessitano del Permesso di costruire.
            5.  Sono interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c), DPR 380/2001 e
               s.m.i.) gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
               un  insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli  elementi  tipologici,  formali  e  strutturali
               dell’organismo  stesso,  ne  consentano  destinazioni  d’uso  con  essi  compatibili.  Tali  interventi



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