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Comune di Morano Calabro
CAPO III – IL SISTEMA PRODUTTIVO
ART. 38. AREE INDUSTRIALI ESISTENTI (D1)
1. L’ATU “Aree industriali esistenti” rappresenta quelle aree interessate dall’avvio del procedimento di
formazione di “Piano per gli Insediamenti Produttivi”; esse comprendono le aree con destinazione
d’uso produttiva non agricola, da destinare ad edifici e attrezzature per lo sviluppo di attività
industriali, artigianali, commerciali ed espositive, all’installazione di laboratori di ricerca e di analisi,
magazzini, depositi, silos, rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio
degli addetti all’industria, uffici e mostre connessi all’attività di produzione industriale.
2. Le trasformazioni fisiche ammissibili, compatibilmente con la vincolistica vigente, tramite intervento
edilizio diretto o urbanistico preventivo, per gli edifici e gli altri manufatti ricadenti comprendono:
a) Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
b) Ristrutturazione Edilizia;
c) Sostituzione edilizia;
d) Nuova costruzione.
3. Le destinazioni d’uso ammesse in riferimento all’art.10 sono: A1, A3, B3, B4, B8, B9, B10, B11, C, D.
4. Sono ammissibili le trasformazioni fisiche di nuova costruzione, nel rispetto degli indici e parametri
di zona, con intervento diretto nel caso di lotti edificabili di completamento che:
a) Siano delimitati su almeno tre lati da lotti edificati o da strade o attrezzature pubbliche;
b) Sorgono su aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
5. Le trasformazioni dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:
a) Lm: 800 mq;
b) Iff: 6 mc/mq;
c) Rc: 40%;
d) H manufatti destinati alla produzione: 15,00 ml, salvo le ciminiere, le antenne, le apparecchiature
speciali ed i volumi tecnici, strettamente connessi alla funzionalità dello stabilimento;
e) N manufatti destinati alla produzione: 7;
f) H manufatti non destinati alla produzione (residenza e/o uffici): 10,00 ml;
g) N manufatti non destinati alla produzione: 5;
h) Dc: non inferiore a ml 10,00;
i) Df: non inferiore a ml 10,00;
j) Ds: non inferiore ai limiti fissati all’art. 27.
k) Sp: 30% Sf;
l) Da: 1/25 mq;
m) Dr: 1/10 mq;
n) Pf: 0,30.
6. Per gli interventi urbanistici preventivi le aree da cedere per standard è fissato nella misura minima
del 20% della Superficie Territoriale, esclusi gli spazi di circolazione e sosta pari al 10% della
Superficie Territoriale.
7. E’ consentita l’edificazione di abitazioni per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza e
manutenzione degli impianti, purché contenuta in una superficie utile lorda nella misura massima di
mq 120.
8. Sui singoli lotti, lungo la recinzione, è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto da
scegliersi fra le essenze tipiche della zona.
9. In tale ATU sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere natura, e non è
consentito lo scarico, nelle fognature o canali, di acque di rifiuto che superino i limiti di accettabilità
indicati dalla CM n. 105 del 2/2/1973 e dalla L. 319/1976; sono comunque da osservare le
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