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Comune di Morano Calabro

                                            CAPO III – IL SISTEMA PRODUTTIVO

            ART. 38. AREE INDUSTRIALI ESISTENTI (D1)
            1.  L’ATU “Aree industriali esistenti” rappresenta quelle aree interessate dall’avvio del procedimento di
               formazione di “Piano per gli Insediamenti Produttivi”; esse comprendono le aree con destinazione
               d’uso  produttiva  non  agricola,  da  destinare  ad  edifici  e  attrezzature  per  lo  sviluppo  di  attività
               industriali, artigianali, commerciali ed espositive, all’installazione di laboratori di ricerca e di analisi,
               magazzini, depositi, silos, rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio
               degli addetti all’industria, uffici e mostre connessi all’attività di produzione industriale.
            2.  Le trasformazioni fisiche ammissibili, compatibilmente con la vincolistica vigente, tramite intervento
               edilizio diretto o urbanistico preventivo, per gli edifici e gli altri manufatti ricadenti comprendono:
               a) Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
               b) Ristrutturazione Edilizia;
               c)  Sostituzione edilizia;
               d) Nuova costruzione.
            3.  Le destinazioni d’uso ammesse in riferimento all’art.10 sono: A1, A3, B3, B4, B8, B9, B10, B11, C, D.
            4.  Sono ammissibili le trasformazioni fisiche di nuova costruzione, nel rispetto degli indici e parametri
               di zona, con intervento diretto nel caso di lotti edificabili di completamento che:
               a) Siano delimitati su almeno tre lati da lotti edificati o da strade o attrezzature pubbliche;
               b) Sorgono su aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
            5.  Le trasformazioni dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:
               a) Lm: 800 mq;
               b) Iff: 6 mc/mq;
               c)  Rc: 40%;
               d) H manufatti destinati alla produzione: 15,00 ml, salvo le ciminiere, le antenne, le apparecchiature
                  speciali ed i volumi tecnici, strettamente connessi alla funzionalità dello stabilimento;
               e) N manufatti destinati alla produzione: 7;
               f)  H manufatti non destinati alla produzione (residenza e/o uffici): 10,00 ml;
               g) N manufatti non destinati alla produzione: 5;
               h) Dc: non inferiore a ml 10,00;
               i)  Df: non inferiore a ml 10,00;
               j)  Ds: non inferiore ai limiti fissati all’art. 27.
               k) Sp: 30% Sf;
               l)  Da: 1/25 mq;
               m) Dr: 1/10 mq;
               n) Pf: 0,30.
            6.  Per gli interventi urbanistici preventivi le aree da cedere per standard è fissato nella misura minima
               del  20%  della  Superficie  Territoriale,  esclusi  gli  spazi  di  circolazione  e  sosta  pari  al  10%  della
               Superficie Territoriale.
            7.  E’ consentita l’edificazione di abitazioni per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza e
               manutenzione degli impianti, purché contenuta in una superficie utile lorda nella misura massima di
               mq 120.
            8.  Sui  singoli  lotti,  lungo  la  recinzione,  è  obbligatoria  la  messa  a  dimora  di  piante  di  alto  fusto  da
               scegliersi fra le essenze tipiche della zona.
            9.  In  tale  ATU sono  vietati gli  insediamenti  di  industrie  nocive  di  qualsiasi  genere  natura,  e  non  è
               consentito lo scarico, nelle fognature o canali, di acque di rifiuto che superino i limiti di accettabilità
               indicati  dalla  CM  n.  105  del  2/2/1973  e  dalla  L.  319/1976;  sono  comunque  da  osservare  le




            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 41/124
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