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Comune di Morano Calabro
e) Nuova costruzione.
4. Le trasformazioni dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:
a) Sm: 15.000 mq;
b) Lm: 500 mq;
c) Ift: 1,00 mc/mq;
d) Rc: 50%;
e) H: 10,50 ml;
f) N: 5;
g) Dc: non inferiore a ml 5,00, ovvero non inferiore ad H/2 nel caso in cui l’altezza dell’erigendo
fabbricato sia superiore a ml 10,00, essendo comunque ammissibile, la costruzione sul confine in
aderenza ad un edificio preesistente;
h) Df: non inferiore a ml 10,00, ovvero, per le pareti finestrate, pari all’altezza dell’edificio da
costruire;
i) Ds: secondo l’allineamento dei due fabbricati confinanti lungo lo stesso lato della strada; ove tale
allineamento non sia riconoscibile, pari o superiore alla metà dell’altezza della parete
prospiciente, e comunque non inferiore ai limiti fissati all’art. 27.
j) Pt: 0,50 mq/mq
k) Da: 1/25 mq;
l) Dr: 1/10 mq.
5. Il PAU prevede la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale di una St in quota non inferiore al
40% della totale St di proprietà, quota che lo stesso PAU provvederà ad individuare in modo
definitivo.
6. Ai fini della determinazione della partecipazione di ogni PAU alla creazione degli spazi pubblici da
destinare a standard urbanistici, ai sensi del DM 1444/1968 artt. 3‐4, il rapporto massimo tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici, è fissato in 22 mq/ab oltre quelli
destinati alle sedi viarie. Le aree destinate agli standard dovranno essere concentrate in un unico
lotto. Per il calcolo degli abitanti insediabili è da considerarsi un Indice Capitario di 150 mc/ab.
7. Ogni ambito assoggettato a PAU o ad altro strumento attuativo utilizzabile nell’ATU, sarà
assoggettato ad un regime oneroso consistente nell’aumento pari al 50% degli oneri economici per i
titoli abilitativi dei singoli interventi.
8. L’edificazione delle aree dove esistono impianti colturali di alberi d’ulivo sarà demandato al
Dipartimento Agricoltura competente per il rilascio del parere previsto per l’espianto degli stessi ai
sensi degli artt. 3, 4, 5 della L.R. 48/2012 e s.m.i. prima dell’inizio della fase autorizzativa degli
interventi nelle aree dove insiste tale tipologia colturale.
9. Gli interventi nel territorio urbanizzabile saranno attuabili in via straordinaria solamente dopo aver
raggiunto gli obiettivi principali di sostenibilità degli ambiti urbanizzati.
ART. 36. COMPARTI PEREQUATIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIANA (C2)
1. L’ATU “Comparti perequativi per la riqualificazione della Piana” comprende quelle porzioni di
territorio in cui il PSC, mediante intervento urbanistico preventivo sull’intera superficie dell’ambito,
mira alla riqualificazione e al miglioramento della qualità insediativa esistente attraverso manovre
perequative.
2. Le destinazioni d’uso ammesse in riferimento all’art.10 sono: A Funzioni Residenziali (tranne A7), B
Funzioni Produttive (ad eccezione di B7, B8, B9), D Servizi pubblici.
3. Le trasformazioni fisiche ammissibili nell’ATU, compatibilmente con la vincolistica vigente, tramite
intervento urbanistico preventivo, comprendono:
a) Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
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