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Comune di Morano Calabro
b) Restauro e risanamento conservativo, teso alla valorizzazione degli aspetti e degli elementi
architettonici di interesse testimoniale riconoscibili ed ancora sussistenti;
c) Ristrutturazione edilizia;
d) Ristrutturazione urbanistica;
e) Nuova costruzione;
3. Le destinazioni d’uso ammesse, in riferimento all’art.10 sono: A Funzioni Residenziali (tranne A7), B
Funzioni Produttive (ad eccezione di B7, B8, B9), D Servizi pubblici.
4. Le trasformazioni dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:
a) Lm: 200 mq;
b) Iff: 1,50 mc/mq; tale indice potrà essere incrementato fino alla misura massima di 2,50 mc/mq
attraverso l’acquisto di cubatura dalla tesoreria perequativa (di cui all’art. 20 del presente
regolamento) o attraverso manovre perequative da concordarsi con l’Amministrazione
Comunale;
c) Rc: 85%;
d) H: 10,50 ml;
e) N: 5;
f) Dc: non inferiore a ml 5,00, ovvero non inferiore ad H/2 nel caso in cui l’altezza dell’erigendo
fabbricato sia superiore a ml 10,00, essendo comunque ammissibile, la costruzione sul confine in
aderenza ad un edificio preesistente;
g) Df: non inferiore a ml 10,00, ovvero, per le pareti finestrate, pari all’altezza dell’edificio da
costruire;
h) Ds: secondo l’allineamento dei due fabbricati confinanti lungo lo stesso lato della strada; ove tale
allineamento non sia riconoscibile, pari o superiore alla metà dell’altezza della parete
prospiciente, e comunque non inferiore ai limiti fissati all’art. 27.
i) Pf: 0,10 mq/mq;
8. Le trasformazioni rientranti nell’ambito del Programma di Recupero Urbano, approvato con D.C.C. n.
27 del 11/07/2007 ed individuato nell’elaborato “02 – QNC – Carta della Pianificazione Comunale
Vigente”, fino alla validità di tale strumento ed in deroga ai parametri previsti dal comma 6 del
presente articolo, potranno beneficiare dei parametri urbanistici previsti da tale strumento.
9. L’edificazione delle aree dove esistono impianti colturali di alberi d’ulivo sarà demandato al
Dipartimento Agricoltura competente per il rilascio del parere previsto per l’espianto degli stessi ai
sensi degli artt. 3, 4, 5 della L.R. 48/2012 e s.m.i. prima dell’inizio della fase autorizzativa degli
interventi nelle aree dove insiste tale tipologia colturale
ART. 35. COMPARTI PEREQUATIVI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO (C1)
1. L’ATU “Comparti perequativi per insediamenti residenziali di nuovo impianto” comprende quelle
porzioni di territorio, a ridosso delle recenti espansioni, che permettono la realizzazione dell’offerta
edilizia tale da soddisfare le esigenze di crescita urbana, in cui il PSC si attua mediante intervento
urbanistico preventivo.
2. Le destinazioni d’uso ammesse in riferimento all’art.10 sono: A Funzioni Residenziali (tranne A7), B
Funzioni Produttive (ad eccezione di B7, B8, B9), D Servizi pubblici.
3. Le trasformazioni fisiche ammissibili nell’ATU, compatibilmente con la vincolistica vigente, tramite
intervento urbanistico preventivo, comprendono:
a) Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
b) Ristrutturazione edilizia;
c) Sostituzione edilizia;
d) Ristrutturazione urbanistica;
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