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Comune di Morano Calabro

               b) Restauro  e  risanamento  conservativo,  teso  alla  valorizzazione  degli  aspetti  e  degli  elementi
                  architettonici di interesse testimoniale riconoscibili ed ancora sussistenti;
               c)  Ristrutturazione edilizia;
               d) Ristrutturazione urbanistica;
               e) Nuova costruzione;
            3.  Le destinazioni d’uso ammesse, in riferimento all’art.10 sono: A Funzioni Residenziali (tranne A7), B
               Funzioni Produttive (ad eccezione di B7, B8, B9), D Servizi pubblici.
            4.  Le trasformazioni dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:
               a) Lm: 200 mq;
               b) Iff: 1,50 mc/mq; tale indice potrà essere incrementato fino alla misura massima di 2,50 mc/mq
                  attraverso  l’acquisto  di  cubatura  dalla  tesoreria  perequativa  (di  cui  all’art.  20  del  presente
                  regolamento)  o  attraverso  manovre  perequative  da  concordarsi  con  l’Amministrazione
                  Comunale;
               c)  Rc: 85%;
               d) H: 10,50 ml;
               e) N: 5;
               f)  Dc: non inferiore a ml 5,00, ovvero non inferiore ad H/2 nel caso in cui l’altezza dell’erigendo
                  fabbricato sia superiore a ml 10,00, essendo comunque ammissibile, la costruzione sul confine in
                  aderenza ad un edificio preesistente;
               g) Df:  non  inferiore  a  ml  10,00,  ovvero,  per  le  pareti  finestrate,  pari  all’altezza  dell’edificio  da
                  costruire;
               h) Ds: secondo l’allineamento dei due fabbricati confinanti lungo lo stesso lato della strada; ove tale
                  allineamento  non  sia  riconoscibile,  pari  o  superiore  alla  metà  dell’altezza  della  parete
                  prospiciente, e comunque non inferiore ai limiti fissati all’art. 27.
               i)  Pf: 0,10 mq/mq;
            8.  Le trasformazioni rientranti nell’ambito del Programma di Recupero Urbano, approvato con D.C.C. n.
               27 del 11/07/2007 ed individuato nell’elaborato “02 – QNC – Carta della Pianificazione Comunale
               Vigente”, fino alla validità di tale strumento ed in deroga  ai parametri previsti dal comma 6 del
               presente articolo, potranno beneficiare dei parametri urbanistici previsti da tale strumento.
            9.  L’edificazione  delle  aree  dove  esistono  impianti  colturali  di  alberi  d’ulivo  sarà  demandato  al
               Dipartimento Agricoltura competente per il rilascio del parere previsto per l’espianto degli stessi ai
               sensi  degli  artt.  3,  4,  5  della  L.R.  48/2012  e  s.m.i.  prima  dell’inizio  della  fase  autorizzativa  degli
               interventi nelle aree dove insiste tale tipologia colturale

            ART. 35. COMPARTI PEREQUATIVI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO (C1)
            1.  L’ATU “Comparti perequativi per insediamenti residenziali di nuovo impianto” comprende quelle
               porzioni di territorio, a ridosso delle recenti espansioni, che permettono la realizzazione dell’offerta
               edilizia tale da soddisfare le esigenze di crescita urbana, in cui il PSC si attua mediante intervento
               urbanistico preventivo.
            2.  Le destinazioni d’uso ammesse in riferimento all’art.10 sono: A Funzioni Residenziali (tranne A7), B
               Funzioni Produttive (ad eccezione di B7, B8, B9), D Servizi pubblici.
            3.  Le trasformazioni fisiche ammissibili nell’ATU, compatibilmente con la vincolistica vigente, tramite
               intervento urbanistico preventivo, comprendono:
               a) Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
               b) Ristrutturazione edilizia;
               c)  Sostituzione edilizia;
               d) Ristrutturazione urbanistica;




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