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Comune di Morano Calabro
CAPO II – IL SISTEMA INSEDIATIVO
ART. 31. CENTRO STORICO (A1)
1. L’ATU “Centro Storico” è la porzione di territorio che rappresenta la memoria e l’identità del
territorio comunale; comprende nuclei e singoli edifici ritenuti di interesse storico, artistico o di
particolare pregio ambientale, nonché le aree circostanti che ne costituiscono parte integrante.
2. In tale ATU il Comune dovrà redigere apposito Piano del Centro Storico, per come previsto all’art. 64
del presente REU; in alternativa i proprietari, riuniti in consorzio, possono proporre la definizione
per l’intero ambito di proprietà un Piano di Recupero o Attuativo ai sensi della normativa vigente.
3. In assenza del Piano di cui al comma 2, le trasformazioni fisiche ammissibili nell’ATU,
compatibilmente con la vincolistica vigente, tramite intervento edilizio diretto, comprendono:
a) Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
b) Restauro e risanamento conservativo, teso alla valorizzazione degli aspetti e degli elementi
architettonici di interesse testimoniale riconoscibili ed ancora sussistenti.
Gli interventi dovranno rispettare le “Prescrizioni per gli interventi nel centro storico” e le “Norme
minime di salvaguardia del centro storico” dettate dagli art. 64 e 65 del presente REU.
4. Le destinazioni d’uso ammesse, in riferimento all’art.10 sono: A Funzioni Residenziali (tranne A7), B
Funzioni Produttive (ad eccezione di B7, B8, B9), D Servizi pubblici.
5. Per gli edifici di pregio individuati dal PSC, ed individuabili in fase di gestione del Piano con apposita
Delibera di Consiglio Comunale, è in ogni caso imposto il restauro.
ART. 32. AREE DI INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO (A2)
1. La zona omogenea “Aree di interesse storico ed archeologico” rappresenta le porzioni di territorio
interessate dalla presenza delle grotte di San Paolo e dal Monastero del Colloreto caratterizzate da
emergenze di natura storica ed archeologica, deputate ad assumere il ruolo ed il valore di polo
culturale di elevato livello, mediante specifici interventi di riqualificazione.
2. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio,
all’osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori presenti sono definiti attraverso
progetti di contenuto esecutivo, da avviare a mezzo di iniziativa congiunta dell’Amministrazione
Comunale e della competente Soprintendenza.
3. Fino all’approvazione di detti progetti, si applicano le seguenti norme transitorie:
a) Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
b) È ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo o aratura
dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente
Soprintendenza e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla Soprintendenza
stessa;
c) Sono ammessi gli interventi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di
irrigazione, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato
dalla competente Soprintendenza.
ART. 33. AREE CON TESSUTO EDILIZIO CONSOLIDATO (B1)
1. L’ATU “Aree con tessuto edilizio consolidato” comprende le porzioni di territorio urbanizzato
concentrato a ridosso dei nuclei storici con insediamenti tradizionali e pressoché saturi, che saranno
oggetto di interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica degli edifici e degli spazi
aperti.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 35/124