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Comune di Morano Calabro
diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere, considerati Imprenditore Agricolo a
Titolo Principale (IATP) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell’art. 12 della L.
153/1975 e dell’art. 13 della L. 233/1990, i cui obblighi sono dettati dall’art. 14 della L. 233/1990.
2. Per le necessità abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l’accorpamento
di lotti di terreno non contigui, siti anche in Comuni diversi, a condizione che sull’area asservita venga
trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di identificabilità a favore del
Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l’Ufficio
Tecnico Comunale. L’asservimento è sempre consentito per gli annessi agricoli, mentre per i volumi
residenziali è consentito per un valore complessivo non superiore a 500 mc. Per le necessità abitative
dell’Imprenditore Agricolo a titolo principale non sono consentiti accorpamenti di lotti di terreno
ricadenti in comuni diversi da quello di Morano Calabro.
3. Gli interventi in zona agricola sono consentiti a seguito dell’approvazione di un piano di sviluppo
aziendale, redato da tecnico abilitato, che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli
interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale. Il piano contiene:
Una descrizione della situazione attuale dell’azienda;
Una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricola e/o delle
attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di
naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni
tradizionali, delle sistemazioni agrarie, anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola
ed alle misure silvo ambientali e agro ambientali contenuti nel Piano di sviluppo rurale;
Una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di
lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento delle strutture produttive;
L’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
La definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.
4. L’approvazione del programma di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del
permesso a costruire. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una apposita
convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in
particolare l’obbligo per il richiedente:
Di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali è richiesta
la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
Di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate
necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del
programma;
Di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da
realizzare, per almeno 20 anni dall’ultimazione della costruzione;
Di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite
le stesse;
Di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del piano di sviluppo aziendale, in
mancanza di sue proroghe o dell’inserimento degli annessi in un nuovo piano di sviluppo
aziendale.
5. I volumi per annessi agricoli dovranno essere realizzati separatamente da quelli per l’abitazione, con
il rispetto delle norme relative alle distanze tra fabbricati e non sono ammessi volumi di
collegamento comunque realizzati.
6. E’ sempre ammessa, limitatamente alle aree coltivate e libere da qualsiasi altro manufatto, la
realizzazione di piccoli manufatti in legno, non ancorati stabilmente al terreno per il ricovero di
attrezzi agricoli strumentali all’uso agricolo del fondo, e dalle caratteristiche non residenziali. Tali
manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
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