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Comune di Morano Calabro

               diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere, considerati Imprenditore Agricolo a
               Titolo Principale (IATP) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell’art. 12 della L.
               153/1975 e dell’art. 13 della L. 233/1990, i cui obblighi sono dettati dall’art. 14 della L. 233/1990.
            2.  Per le necessità abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l’accorpamento
               di lotti di terreno non contigui, siti anche in Comuni diversi, a condizione che sull’area asservita venga
               trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di identificabilità a favore del
               Comune  da  riportare  successivamente  su  apposita  mappa  catastale  depositata  presso  l’Ufficio
               Tecnico Comunale.  L’asservimento è sempre consentito per gli annessi agricoli, mentre per i volumi
               residenziali è consentito per un valore complessivo non superiore a 500 mc. Per le necessità abitative
               dell’Imprenditore Agricolo a titolo principale non sono consentiti accorpamenti di lotti di terreno
               ricadenti in comuni diversi da quello di Morano Calabro.
            3.  Gli interventi in zona agricola sono consentiti a seguito dell’approvazione di un piano di sviluppo
               aziendale,  redato  da  tecnico  abilitato,  che  metta  in  evidenza  le  esigenze  di  realizzazione  degli
               interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale. Il piano contiene:
                 Una descrizione della situazione attuale dell’azienda;
                 Una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricola e/o delle
                  attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di
                  naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni
                  tradizionali, delle sistemazioni agrarie, anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola
                  ed alle misure silvo ambientali e agro ambientali contenuti nel Piano di sviluppo rurale;
                 Una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di
                  lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento delle strutture produttive;
                 L’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
                 La definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.
            4.  L’approvazione del programma di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del
               permesso a costruire. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una apposita
               convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in
               particolare l’obbligo per il richiedente:
                 Di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali è richiesta
                  la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
                 Di  non  modificare  la  destinazione  d’uso  agricola  delle  costruzioni  esistenti  o  recuperate
                  necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del
                  programma;
                 Di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da
                  realizzare, per almeno 20 anni dall’ultimazione della costruzione;
                 Di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite
                  le stesse;
                 Di  rimuovere  gli  annessi  agricoli  al  termine  della  validità  del  piano  di  sviluppo  aziendale,  in
                  mancanza  di  sue  proroghe  o  dell’inserimento  degli  annessi  in  un  nuovo  piano  di  sviluppo
                  aziendale.
            5.  I volumi per annessi agricoli dovranno essere realizzati separatamente da quelli per l’abitazione, con
               il  rispetto  delle  norme  relative  alle  distanze  tra  fabbricati  e  non  sono  ammessi  volumi  di
               collegamento comunque realizzati.
            6.  E’  sempre  ammessa,  limitatamente  alle  aree  coltivate  e  libere  da  qualsiasi  altro  manufatto,  la
               realizzazione di piccoli manufatti in legno, non ancorati stabilmente al terreno per il ricovero di
               attrezzi agricoli strumentali all’uso agricolo del fondo, e dalle caratteristiche non residenziali. Tali
               manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:




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