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Comune di Morano Calabro
5. In ogni singolo orto è consentita la costruzione di un capanno per il ricovero degli attrezzi, avente le
seguenti caratteristiche:
Sc: 12 mq;
H: 2,00 ml;
Dc: 2,50 ml, salvo la possibilità di costruire a confine previo accordo tra i confinanti;
Struttura ed infissi in legno;
Manto di copertura in coppi di laterizio o a manto erboso.
6. La recinzione dei singoli lotti dovrà essere realizzata in materiale vivo, con impiego di siepi costituite
prevalentemente da essenze locali, con H non superiore a 1,00 ml;
7. Il perimetro delle aree destinate ad orti urbani, potrà essere delimitato con recinzioni, mascherate
da siepi o rampicanti, realizzate con paletti in ferro e rete metallica con H non superiore a 2,00 ml.
8. L’Amministrazione Comunale potrà attivare iniziative in merito agli orti sociali, anche con il ricorso
all’acquisizione delle aree ed all’assegnazione in diritto di superficie delle medesime, con la stipula
di apposite convenzioni.
9. Per i manufatti preesistenti sono ammissibili gli interventi di:
a) Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
b) Sostituzione Edilizia;
c) Demolizione.
10. Nelle aree prive di edificazione è consentita la realizzazione di parcheggi interrati a condizione che
essi vengano riservati a favore di residenti e che sia garantita la sistemazione a giardino degli spazi
liberi di superficie. Tali realizzazioni non dovranno compromettere essenze arboree significative
esistenti nell’area.
ART. 46. IL TERRITORIO AGRICOLO – FORESTALE
1. Il Territorio Agricolo – Forestale (TAF) comprende le aree non urbanizzate, prevalentemente
utilizzate per attività produttive agricole o comunque destinate al miglioramento delle attività di
conduzione del fondo. Esse presentano valori ambientali essenziali per il mantenimento dei cicli
ecologici per la tutela del paesaggio agrario, del patrimonio insediativo esistente, e delle risorse
naturali ed antropiche, per un giusto proporziona mento tra le aree edificate e quelle non edificate al
fine di garantire condizioni equilibrate di naturalità, salubrità e produttività del territorio.
2. Il territorio agricolo – forestale si articola nelle seguenti sottozone:
E2 – Aree di primaria importanza per la funzione agricola – produttiva;
E3 – Centri rurali;
E4 – Aree boscate o da rimboschire;
E5 – Aree non suscettibili di insediamento.
La disciplina in ciascuna di esse ha la finalità di favorire, con il ricorso agli strumenti di
programmazione regionale, nazionale e comunitaria: l’attività dell’impresa agricola, zootecnica e
forestale, come definito dal D.Lgs. 227/2001 e dal D.Lgs. 228/2001; lo sviluppo di filiere produttive,
di beni e servizi nei settori agro‐alimentari, turistico, culturale, ambientale e artigianale, l’uso
coordinato e sostenibile delle risorse naturalistiche ed antropiche presenti.
3. La suddivisione del TAF è stata definita sulla base dello Studio Agropedologico, parte integrante del
PSC, attraverso un’attenta analisi dello stato di fatto, dell’attitudine produttiva, e, delle caratteristiche
agronomiche intrinseche dei suoli.
ART. 47. DISCIPLINA DELL’EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO AGRICOLO – FORESTALE
1. Nel TAF sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione razionale dell’azienda, nel rispetto
delle prescrizioni dettate dagli artt. 50, 51 e 52 della LUR e dei seguenti parametri:
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