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Comune di Morano Calabro

            volume per abitante, a standard  a  carattere  qualitativo, che dovranno  considerare  altri
            parametri.

               La legge indica in via generale quali parametri debbano essere considerati, ovvero:
                 accessibilità;
                 fruibilità e sicurezza per i cittadini di ogni età e condizione;
                 distribuzione territoriale;
                 funzionalità ed adeguatezza tecnologica;

                 economicità di gestione.

               Nella fase  transitoria  sino all’emanazione dei nuovi criteri di  definizione  degli  standard
            urbanistici, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici i Comuni applicheranno comunque
            gli standard previsti dal D.M. n.1444/1968 e di ogni altro standard di legge.

               Il riferimento è quindi ancora il vecchio decreto ministeriale, che prevede (art.3) per gli
            insediamenti  residenziali  una  dotazione  di  standard  urbanistici  pari  a  18  mq/abitante
            (ripartiti nelle quattro voci in cui tale dotazione si articola: istruzione dell’obbligo comprese le
            scuole per l’infanzia, attrezzature di interesse comune, verde pubblico attrezzato, parcheggi).

               Lo stesso decreto fissa, inoltre, la dotazione minima per gli standard di carattere urbano,
            pari a 17,5  mq/abitante, anch’essi articolati  in tre voci  (istruzione  superiore  ‐esclusa
            l’università‐ , attrezzature sanitarie e ospedaliere, parchi urbani).
               Tali quantità  sono da  considerarsi gli standard  obiettivo di  ogni nuovo strumento,  e
            dovranno quindi essere verificate, per quanto riguarda il livello locale, a livello di ogni singolo
            ambito,  costituendo  quindi  riferimento  per  la  valutazione  quantitativa  e  qualitativa  degli
            standard.

               Il riferimento al Decreto Ministeriale per la verifica degli standard urbanistici ne comporta
            tuttavia una necessaria interpretazione, dato il tempo trascorso dalla sua approvazione, e uno
            scenario  delle  trasformazioni  territoriali  completamente  mutato rispetto ad  allora:
            l’interpretazione riguarda il parametro di riferimento su cui vengono valutati, vale a dire che
            cosa si  debba intendere per “abitante insediato o da  insediare” e come  debba essere
            aggiornato il valore di 80 mc ad esso attribuito dal decreto. Già lo stesso decreto indica che
            tale valore  può  essere “eventualmente” maggiorato  di altri 20  mc  per  le  destinazioni  non
            specificatamente  residenziali,  con  una  valutazione  quindi  di  100  mc  per  ogni  “abitante
            insediato o da insediare”; un parametro che per molti anni è stato utilizzato in tutta Italia.
            Sempre  il  decreto  ipotizza  una  diversa  valutazione  di  questo  parametro,  prescrivendo,
            nell’ultimo comma dell’art. 4, di assumere i valori prima citati “salvo diversa dimostrazione”,
            ed esplicitando  quindi che in  ogni piano possano essere  proposte  quantificazioni  diverse,
            basate sulle specifiche condizioni riscontrate nelle differenti realtà territoriali.

               Il Decreto Ministeriale accomuna gli “abitanti insediati” e gli “abitanti da insediare” in un
            unico  parametro  espresso  in  metri  cubi,  traducibili  in  stanze  (1  stanza  =  100  mc);  ciò
            porterebbe a calcolare la popolazione insediata come il rapporto tra volumetria residenziale
            esistente  e  100  mc  (il  cosiddetto  indice  capitario).  Questa  è  sicuramente  una  scelta
            condivisibile  per  il  periodo  in  cui  è  stata  concepita,  in  quanto  funzionale  a  politiche




            Relazione Quadro Conoscitivo                                                             Pagina QM5
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